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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI in CORTE DI ASSISE e in CORTE DI ASSISE D'APPELLO

albo pretorio

Tutti i cittadini interessati sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, entro il 31 Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.

Data di Pubblicazione

18 aprile 2025

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

                                                                    IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951, n. 1324, 5 Maggio 1952 n.405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
Vista la Legge 24 Marzo 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n. 31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

                                                                   RENDE NOTO

che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:


1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per
l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICI POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, entro il 31 Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.


2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.


3. Non Possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qulasiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione;

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di
apertura al pubblico.
 

Manifesto

Tipo Titolo Scarica
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Domanda

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  DOCX22,4K domanda

Ultima modifica: venerdì, 18 aprile 2025

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