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Comune di Latiano
Statuto Comunale
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Il Comune - Autonomia e partecipazione
Art. 2 Il territorio e la sede comunale
Art. 3 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Art. 4 Lo Statuto
Art. 5 I Regolamenti
Art. 6 Albo Pretorio
Art. 7 Le funzioni del Comune
Art. 8 I principi di azione
Art. 9 Servizi sociali
Art. 10 Sviluppo economico
Art. 11 Assetto e utilizzazione del territorio
Art. 12 Programmazione
Art. 13 L'informazione
Art. 14 Tutela dati personali
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE
Capo I - Individuazione degli organi
Art. 15 Definizione degli organi
Art. 16 Condizione giuridica degli Amministratori
Art. 17 Anagrafe tributaria
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 18 Composizione – Elezione – Durata in carica
Art. 19 Ruolo e competenze generali
Art. 20 Funzioni di indirizzo politico amministrativo
Art. 21 Funzioni di controllo politico amministrativo
Art. 22 Atti fondamentali
Art. 23 Indirizzi per la nomina dei rappresentanti dei Comuni
Art. 24 Prerogative dei Consiglieri Comunali
Art. 25 Consigliere anziano
Art. 26 Cessazione della carica di Consigliere
Art. 27 Convocazioni del Consiglio Comunale
Art. 28 Prima adunanza del Consiglio Comunale
Art. 29 Il Presidente del Consiglio Comunale
Art. 30 Adunanze e deliberazioni
Art. 31 Commissioni consiliari
Art. 32 Attribuzioni delle Commissioni permanenti
Art. 33 Commissioni consiliari speciali
Art. 34 I gruppi consiliari
Art. 35 Conferenza dei Capigruppo
Art. 36 Regolamento interno del Consiglio Comunale
Capo III - Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 37 Composizione della Giunta comunale
Art. 38 Durata in carica
Art. 39 Dimissioni – revoca - decadenza
Art. 40 Adunanze della Giunta Comunale
Art. 41 Competenze della Giunta Comunale
Art. 42 Controllo degli atti della Giunta comunale
Capo IV - Il Sindaco
Art. 43 Funzioni e competenze
Art. 44 Giuramento e distintivo
Art. 45 Competenze del Sindaco
Art. 46 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 47 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
Sindaco
Art. 48 Mozione di sfiducia
Art. 49 Mozione di sfiducia costruttiva
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale
Art. 50 La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione
Art. 51 Istituti di partecipazione
Art. 52 Diritto di istanza e di proposta dei cittadini
Art. 53 L'iniziativa popolare
Art. 54 Partecipazione delle libere forme associative
Art. 55 Consultazioni ed interrogazioni
Art. 56 Organismi di partecipazione
Art. 57 Funzioni delle Consulte
Art. 58 Pareri consultivi delle Consulte
Art. 59 Forum cittadino
Art. 60 Istituzioni religiose
Art. 61 Associazionismo e volontariato
Art. 62 Pratica sportiva
Art. 63 Cultura
Art. 64 Riunioni ed assemblee
Art. 65 Partecipazione degli stranieri residenti
Art. 66 Associazione Pro-Loco
Capo II - Referendum
Art. 67 Indizione del referendum consultivo
Art. 68 Disciplina dei referendum consultivi
Art. 69 Disciplina dei referendum propositivi ed abrogativi
Art. 70 Indizione dei Referendum
Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 71 Partecipazione dei Cittadini
Art. 72 Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 73 Termini per la conclusione del procedimento
Art. 74 Obbligo della motivazione e responsabile del procedimento
Art. 75 Diritto di accesso ai provvedimenti e informazione ai cittadini
Art. 76 Istruttoria pubblica
Art. 77 Azione popolare
Art. 78 Ufficio Informazione, stampa e diritti del cittadino. Bollettino del Comune
Capo IV - Difensore Civico
Art. 79 Istituzione e finalità
Art. 80 Nomina e durata in carica
Art. 81 Requisiti
Art. 82 Prerogative del Difensore Civico
Art. 83 Modalità d'intervento - Rapporti con il Consiglio Comunale
Art. 84 Ufficio ed indennità
TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE
SERVIZI PUBBLICI
Art. 85 Forme associative e di cooperazione
Art. 86 Convenzioni
Art. 87 Consorzi
Art. 88 Accordo di programma
Art. 89 Forme di gestione
Art. 90 Aziende speciali
Art. 91 Istituzioni
TITOLO V - ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 92 Principi generali
Art. 93 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 94 Il direttore generale
Art. 95 Funzioni del direttore generale
Art. 96 Il segretario generale
Art. 97 Vice-segretario
Art. 98 Funzionari
Art. 99 Gruppo di coordinamento
Art. 100 Responsabilità
Art. 101 Valutazione ed attività dei responsabili degli uffici e dei servizi
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'
CAPO I - Demanio e patrimonio - Finanza locale - Attività contrattuale
Art. 102 Finanza locale
Art. 103 Bilancio e conto consuntivo
Art. 104 Inventari - Servizio di Economato
Art. 105 Attività contrattuale
Capo II - Revisori dei conti - Controllo di gestione
Art. 106 Collegio dei revisori - Composizione e nomina
Art. 107 Controlli di gestione
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 108 Modificazioni ed abrogazione dello Statuto
Art. 109 Adozione dei regolamenti
Art. 110 Entrata in vigore
Art. 111 Norma finale
Art. 112 Norma transitoria
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1
IL COMUNE - AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE
Il Comune di LATIANO
1.E' ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni propri, che esercita secondo i
principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al
presente Statuto. Ha autonomia normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2.Tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza
amministrativa, nell'esercizio della potestà regolamentare.
3.Rappresenta la Comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà,
concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica,
economica e sociale della Comunità.
4.Ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria Comunità e di
valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e
la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
5.Promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni,
favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo
delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
6.L'identità e il futuro di Latiano trovano radici nel peculiare patrimonio storico,
artistico e culturale, nella tradizione del lavoro e dell'impresa, nella vocazione di città aperta
all'incontro tra comunità, culture ed etnie diverse, disposta ad accogliere i cittadini non
residenti e gli apolidi.
ART. 2
IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE
1.Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ha una
estensione territoriale di ha 5.481 e confina:
? a Nord con i comuni di San Vito dei Normanni e Brindisi;
? a Est con il comune di Mesagne
? a Sud e Sud-Est con il comune di Oria;
? a Ovest con i Comuni di Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni.
2.La sede del Comune è sita in Via C. Battisti, 4 e potrà essere trasferita con
deliberazione del Consiglio Comunale.
In essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta Comunale e le Commissioni Comunali. Solo
per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle
commissioni in altra sede.
3.Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione
regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del
Comune.
ART. 3
STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE
1.Elementi distintivi del Comune sono lo Stemma ed il Gonfalone così descritti, come da
decreto della Presidenza del Consiglio del 21.04.1997:
STEMMA: d'argento, al rincontro di toro, di nero, allumato di rosso, cornato d'oro,
accompagnato da tre stelle di cinque raggi, di azzurro, poste una in capo, due nei cantoni
della punta. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo d'azzurro, riccamente ornato da ricami d'argento e caricato dallo
stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del
Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di
velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori
nazionali frangiati d'argento.
2.La fascia tricolore che viene indossata dal Sindaco è completata con lo stemma della
Repubblica Italiana.
3.L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e
dal regolamento.
ART. 4
LO STATUTO
1.Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme
costituzionali e dei principi fissati da leggi generali dello Stato. Ad esso devono conformarsi
i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2.Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini
all'attività politico-amministrativa del Comune ed il Consiglio Comunale adeguerà i
contenuti dello stesso al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante
coerenza fra la normativa statale e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità
latianese.
3.Lo Statuto viene approvato con le modalità stabilite al terzo comma dell'art. 4 della
legge 8 giugno 1990 n. 142. Ogni e qualsiasi revisione è deliberata dal Consiglio Comunale
con le stesse modalità che la legge dispone per la sua approvazione.
ART. 5
I REGOLAMENTI
1.I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal
Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed approvarli.
2.La potestà regolamentare del Comune è esercitata in conformità della legge e dello
Statuto.
3.I regolamenti, sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al Comune.
4. I regolamenti, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, sono
depositati nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni
consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio del Comune ed entrano in
vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
ART. 6
ALBO PRETORIO
1.Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da
destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per
legge o per Statuto a tale adempimento.
2.Il Messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a
pubblicazione.
3.La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e
facilmente.
4.Tutti gli atti, in assenza di speciale disposizione di legge o regolamentare, debbono
essere pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
ART. 7
LE FUNZIONI DEL COMUNE
1.Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate da leggi,
statali, regionali secondo il principio di sussidiarietà e può svolgere sue funzioni anche
attraverso le attività adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini.
2.Il Comune, nel perseguire le proprie finalità assume il metodo della programmazione,
tenendo presente gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia,
della Regione, dello Stato e della convenzione Europea relativa alla Carta Europea della
autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre
1989, n. 439.
3.L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i
criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue,
inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione, secondo la normativa vigente.
4.Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di
collaborazione e scambio con altre Comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel
rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la
forma del gemellaggio.
5.Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali
e concorre alla difesa del paesaggio, del suolo, delle risorse idriche e dell'ambiente
ecologico, dello sviluppo del turismo e delle attività economiche connesse.
6.L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche
attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e delle
Nazioni Unite.
ART. 8
I PRINCIPI DI AZIONE
1.Il Comune di Latiano fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di
solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione.
2.L'azione del Comune è rivolta ai componenti della propria comunità, comprese le
persone che per ragioni di lavoro, di studi, o di interessi localizzati sul territorio comunale,
siano, comunque, in rapporto con essa.
3.Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale
del paese.
4.Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine, il
Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante specifiche iniziative di
ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
5.Valorizza il proprio patrimonio storico, artistico culturale ed agro-ambientale.
6.Riconosce nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere
organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati, sia a livello territoriale che di
quartiere, orientando la propria azione politico amministrativa alla promozione e
valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.
7.Favorisce l'attività culturale e sportiva come diritto imprescindibile di ogni cittadino e
quale fattore di promozione etico-sociale, nonché idonea ed efficace risposta a fenomeni di
emarginazione e degrado sociale.
8.Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione ed il ruolo dei sindacati
maggiormente rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali
presenti territorialmente con le loro strutture.
9.Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni s'impegna a superare le
discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, determinando anche con specifiche azioni
positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative
necessarie a consentire alle donne di realizzare pienamente i diritti di cittadinanza sociale.
10.Promuove la difesa dell'infanzia e la tutela dei diritti dei bambini, l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro e la tutela dello stesso e l'effettiva partecipazione alla vita
della città dei portatori di handicap e degli anziani.
11.Adotta, di propria iniziativa ovvero per iniziativa popolare, nelle materie di
competenza Carte dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini.
ART. 9
SERVIZI SOCIALI
1.Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento,
prestazioni economiche sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi,
assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli
inabili, agli invalidi e a chiunque dovesse trovarsi in stato di bisogno compresi i soggetti
extracomunitari che dimorano stabilmente nel Comune. A tal fine disciplina, con apposito
regolamento, modalità, termini e contenuto dell'intervento. Infine appronta le strutture
idonee a prevenire le forme di emarginazione sociale.
2.Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo
all'abitazione, al sostentamento personale, alla formazione educativa e culturale, ai trasporti,
alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
3.Istituisce il servizio di "Protezione Civile" secondo le leggi regionali e nazionali.
4.Concorre altresì ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale Br/1, la tutela della salute
come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale con particolare
riguardo ai problemi della prevenzione e del controllo, nei limiti di competenza ed in
rapporto all'ambiente ed ai luoghi di lavoro.
5.Concorre per quanto non espressamente riservato ad altri Enti, alla promozione ed al
recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.
6.Garantisce il diritto allo studio dei cittadini residenti, attuando nell'ambito di una
programmazione concertata con le autorità scolastiche e finalizzata al superamento delle
situazioni di bisogno delle famiglie meno abbienti, iniziative di sostegno economico,
strumentale, psico-pedagogico e didattico.
7.Tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale,
anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
8.Concorre, con gli altri Enti pubblici ed associazioni ed in collaborazione con le forze
sociali:
a) all'inserimento attivo nel lavoro e nelle attività ricreative e culturali dei disabili e
alla difesa dei loro diritti;
b) a favorire la presenza e il ruolo attivo delle persone anziane nella società,
esaltandone i valori.
9.Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini.
10.Promuove, inoltre, il coordinamento di tempi e modalità della vita urbana per
rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare
riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici anche periferici delle Amministrazioni pubbliche.
11.Promuove la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori d'età, nonché‚ azioni
positive per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sostenendo l'azione
della scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di
ricreazione, di pratica sportiva e di socialità, provvedendo alla abolizione delle barriere
architettoniche.
ART. 10
SVILUPPO ECONOMICO
1.Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di
indirizzare e guidare lo sviluppo economico della Comunità locale e la tutela del
consumatore.
2.Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed
economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
3.Programma e coordina, in un'ottica di sviluppo, compatibile con l'ambiente, con la
salvaguardia del patrimonio naturale e con la salute del cittadino, le localizzazioni abitative
e degli impianti industriali e artigianali, le infrastrutture sociali e ogni altra attività
produttiva.
4. Promuove la creazione di nuove strutture, servizi ed impianti, assicurando l'accesso
agli Enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 142/1990.
5.Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri Enti pubblici, interventi
finalizzati alla protezione e rivalutazione dell'ambiente.
ART. 11
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1.Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti
urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare
un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la
eliminazione di particolari fattori di inquinamento, attraverso un piano pluriennale di
attuazione.
2.Il Comune, in particolare:
a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione dell'ambiente, della
salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra
insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e
l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
c) organizza all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti,
circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della Comunità
e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento
delle barriere architettoniche;
d) promuove e coordina, anche d'intesa con gli Enti territoriali Istituzionali, la
realizzazione di opere di rilevante interesse locale, nei vari settori.
3.I progetti di particolare importanza economica e rilevanza sociale ed ambientale
dovranno essere supportati da una relazione di valutazione di impatto ambientale, da
regolamentare.
ART. 12
PROGRAMMAZIONE
1.Il Comune, per quanto di propria competenza:
a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e
territoriale; e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali
e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la
partecipazione dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti
nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
2.Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione
dei piani e dei programmi regionali.
ART. 13
L'INFORMAZIONE
1.Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tale fine
l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti
di particolare rilevanza comunale.
2.Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce rapporti permanenti con gli organi di
informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera
comunità locale di esprimere le proprie esigenze, secondo un protocollo di intesa da
approvare in Consiglio Comunale.
3.Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
ART. 14
TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati
personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni.
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI
ART. 15
DEFINIZIONE DEGLI ORGANI
1.Sono organi istituzionali del Comune: il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale,
i cui compiti e funzioni sono attribuiti e determinati dalla legge e dallo Statuto.
2.Sono organi statutari: il Presidente del Consiglio comunale, la conferenza dei
Capigruppo, le Commissioni consiliari, le consulte ed il difensore civico, i cui compiti sono
attribuiti e determinati dalla legge, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
ART. 16
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI
1.I componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai piani normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti affini fino
al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia
di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2.Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta come al precedente
comma sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento
urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante
nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'Amministratore, di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
3.Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni,
competenze e responsabilità deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e
responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario generale ed
al Vice Segretario, ai funzionari del Comune (con esclusione di eventuali vertenze di lavoro).
ART. 17
ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI
1.È costituita presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale l'Anagrafe degli
Amministratori locali.
I dati relativi agli eletti a cariche locali sono raccolti ai sensi dell'art. 30 della L. 265 del
03.08.1999 ed in particolare riguardano: dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di
collegamento, titolo di studio e professione esercitata.
2. Saranno inseriti nell'Anagrafe degli Amministratori anche coloro che vengono
chiamati dall'esterno e che rivestono cariche Istituzionali nonché coloro che vengono
nominati dall'Amministrazione Comunale in Enti, Aziende, Consorzi.
3.Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di
prendere visione ed estrarne copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti
nell'anagrafe degli amministratori.
4.Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, gli Amministratori di Enti, aziende
ed i membri di Commissioni di nomina comunale sono tenuti all'inizio del mandato ed
annualmente entro il 30 settembre a depositare presso la segreteria del Comune copia
della dichiarazione dei redditi e dello stato patrimoniale, che può essere visionata da ogni
cittadino.
CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE
ART. 18
COMPOSIZIONE – ELEZIONE – DURATA IN CARICA
1.Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è costituito dal
Sindaco e dai Consiglieri comunali in carica assegnati dalla legge.
2.L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e
la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di
rimozione, sono regolati dalla legge.
3.I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
ART. 19
RUOLO E COMPETENZE GENERALI
1.Il Consiglio Comunale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale,
che lo elegge, è depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzativa connesse
all'autonomia del Comune.
2.Il Consiglio individua ed interpreta i bisogni e gli interessi generali della Comunità.
3.Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di verifica, di controllo su tutta
l'attività del Comune, in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.
4.Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.
5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti
pubblici o privati, nonché gli Istituti della partecipazione con momenti di collegamento, di
consultazione e di coordinamento.
6.L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
7.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il
regolamento del Consiglio Comunale fissa le modalità attraverso le quali fornire servizi,
attrezzature e risorse finanziarie, prevedendo strutture apposite e disciplinando la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti.
ART. 20
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
1.Il Consiglio Comunale nell'ambito della sua autonomia organizzativa e funzionale
adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
a)agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti
per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli
ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme
associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b)agli atti contenenti criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi
Comunali nonché in ordine agli atti che costituiscono la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c)agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla
definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d)agli atti di pianificazione urbanistica, compresi i piani particolareggiati ed i piani di
recupero, ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e)agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza.
2.Il Consiglio Comunale definisce, per ciascun programma, intervento o progetto, i
risultati da conseguire e determina i tempi necessari al perseguimento degli obiettivi fissati.
3.Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento
programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività
degli altri organi elettivi.
4.Il Consiglio procede in sede di conto consuntivo all'adeguamento ed alla verifica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
5.Il Consiglio Comunale può esprimere direttive alla Giunta Comunale perché adotti
provvedimenti ritenuti necessari dai revisori dei Conti per esigenze di carattere finanziario e
patrimoniale.
6.Il Consiglio Comunale può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti
nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del
Comune.
7.Il Consiglio può prendere iniziative, adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per
esprimere sensibilità ed orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale
ma anche nazionale ed internazionale.
ART. 21
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO
1.Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le
modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a)degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle Istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi,
società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere,
progetti, interventi, effettuate per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri
soggetti, nei limiti previsti dalla normativa vigente o dagli ordinamenti di ciascuno di
essi.
2.E' istituito un sistema interno di controllo della gestione disciplinato con le modalità
applicative normativamente previste nel Regolamento di Contabilità.
3.Nella sua funzione di controllo e di indirizzo il Consiglio Comunale si avvale della
collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che si manifesta con le modalità previste
dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.
ART. 22
ATTI FONDAMENTALI
1.Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti
stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive
modificazioni ed integrazioni, per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni
della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni
di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
2. Costituiscono atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale:
- gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i
pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la Provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a
società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio
Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o
che non costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale, del
Segretario, o di altri funzionari;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata per
legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio secondo le norme vigenti.
ART 23
INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
1.Spetta al Consiglio Comunale la definizione, entro e non oltre venti giorni dalla seduta
di convalida degli eletti, degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di
competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende,
organismi ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, nel rispetto del principio
della pari opportunità ai sensi dell'art. 27 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco è legittimato ad effettuare le nomine di
sua competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 lettera h) del presente Statuto.
3.Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di
cui al primo comma, di competenza di tale organo, sono presentate al Sindaco dai gruppi
consiliari e dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal
regolamento. Il Consiglio Comunale le sottopone alla competente Commissione consiliare la
quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di
correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
4.Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui ai precedenti
commi, in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite
dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere,
laddove previste.
5.I rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'Organo che li ha
rispettivamente nominati ed in ogni caso fino alla nomina del nuovo rappresentante.
6.Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni dipendenti cessano dalla
carica nel caso che il Sindaco revochi l'incarico, purché contestualmente provveda alla
nuova nomina.
ART. 24
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1.I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
2.Ogni consigliere ha diritto :
a)di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b)di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo;
c)di ottenere tempestivamente dai competenti Uffici del Comune informazioni e copia
degli atti utili all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna spesa.
3.Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
4.I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del presente Statuto e più in
generale secondo le prerogative dei Consiglieri comunali previste dal regolamento sul
funzionamento del Consiglio.
5.I permessi, le licenze, le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede
processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati
dalla legge.
6.Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, deve essere attribuita una
indennità di funzione, anziché il gettone di presenza.
7.Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel
territorio del Comune di Latiano. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno
notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
ART. 25
CONSIGLIERE ANZIANO
1.E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi
dell'art. 72 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi
dell'Amministrazione comunale approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 570, con esclusione
del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri
comunali, ai sensi dell'art. 7 comma settimo della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Il Consigliere anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla Legge e dagli
articoli dello Statuto, assume la Presidenza del Consiglio Comunale quando siano assenti od
impediti il Presidente ed il Vice Presidente.
3.Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tale funzione il Consigliere comunale
che, fra i presenti, risulti "anziano" secondo i requisiti precisati al precedente primo comma.
ART. 26
CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
1.I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte o per scadenza
naturale o eccezionale del mandato, per decadenza, per dimissioni o per rimozione.
2.La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno
solare senza giustificato motivo dà luogo all'avvio del procedimento di decadenza.
3.I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due intere sessioni
ordinarie consecutive di cui all'art. 27, sono dichiarati decaduti. Sono parimenti dichiarati
decaduti non partecipando, senza giustificato motivo, nel corso dell'anno solare, a tre sedute
consecutive. In questo caso, quando non vi sia protocollata agli atti del Comune una apposita
formale giustificazione, il Presidente del Consiglio Comunale comunica all'interessato
l'avvio del procedimento di decadenza. Viene garantito al consigliere il diritto di far valere le
proprie giustificazioni, che devono pervenire entro 15 giorni dalla notifica. Trascorso tale
termine il Presidente del Consiglio è tenuto ad inserire l'argomento nell'o.d.g. per le
decisioni da adottare, sia in presenza che in assenza di giustificazioni.
4.La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale anche nei casi in cui ricorrano
impedimenti, incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
5.Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere presentate per iscritto e devono
essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma primo,
lettera b) n. 2, Legge 142/1990.
6.Il Consigliere comunale sospeso di diritto dalla carica, ai sensi del comma 4-bis dell'art.
15 della legge 19.03.1990, n. 55, come sancito dall'art. 1, comma 4, della legge 13 dicembre
1999, n. 475, non è computato, nel periodo di sospensione, al fine della verifica del numero
legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
7.La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.
8.La cessazione non opera qualora, entro il periodo di cui al comma precedente,
l'impugnazione in punto di responsabilità sia rigettata, anche con sentenza non definitiva. In
quest'ultimo caso la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi
della sentenza di rigetto.
9.In ogni caso le dimissioni possono essere presentate al Sindaco, al Segretario generale o
nel corso della seduta del Consiglio.
ART. 27
CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del
giorno delle sedute, ora e luogo da comunicarsi almeno cinque giorni liberi prima della
seduta in caso di convocazione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima della seduta in
caso di convocazione straordinaria; almeno 24 ore prima nel caso di convocazione
straordinaria urgente.
2.Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il
conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.
3.Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie:
a)entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente;
b)entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio
successivo;
c)entro il mese di novembre per l'assestamento del bilancio.
4.Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria in qualsiasi tempo.
5.Il Presidente convoca inoltre il Consiglio comunale nella prima decade di ogni mese nel caso
in cui vengano presentate mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno, per la loro
esclusiva discussione.
6.Le modalità di convocazioni del Consiglio sono disciplinate dal regolamento.
7.Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore
a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, il Sindaco o il Collegio dei Revisori dei
Conti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste corredate della proposta di eventuale atto
deliberativo.
ART. 28
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente che è eletto in seno al Consiglio
stesso.
2.La prima adunanza del Consiglio Comunale dopo le elezioni, è convocata entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
3.La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta
dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
4.Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la
Presidenza è assunta dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità,
determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 25, occupa il posto immediatamente
successivo.
5.Nella prima adunanza il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'ineleggibilità o l'incompatibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle disposizioni di legge, provvedendo
alla loro sostituzione.
All'adunanza partecipano i Consiglieri della cui ineleggibilità od incompatibilità si
discute.
6.L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comporta la possibilità di
procedere alla surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli
incompatibili.
7.I consiglieri subentranti a seguito di dichiarazione di ineleggibilità, di dichiarazione
di incompatibilità - così come nella prima ovvero nelle successive adunanze anche in caso
di dimissioni - se presenti in aula, sono invitati a partecipare alla seduta.
8.Nella prima adunanza il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli
Assessori.
9.Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta,
consegna al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari, il programma relativo alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il
Consiglio esamina detto programma e si pronuncia con una votazione palese a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 29
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza e subito dopo la convalida
degli eletti, con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio a scrutinio segreto.
2. L'elezione del Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento, ha luogo subito dopo, con votazione separata e con le stesse modalità.
3.Con la stessa maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio può revocare il
Presidente, solo ed esclusivamente per inadempienze connesse con i compiti affidati dal
presente Statuto. La revoca deve essere motivata e non è efficace se contestualmente il
Consiglio non provvede alla nomina del nuovo Presidente.
4.Le attribuzioni del Presidente del Consiglio:
- rappresentare il Consiglio Comunale;
- convocare e fissare le date delle riunioni del Consiglio, sentiti i capigruppo
nell'apposita Conferenza, con esclusione delle convocazioni del Consiglio che
rivestono carattere d'urgenza, nonché l'iscrizione all'o.d.g. degli argomenti
richiesti e dirigerne i lavori;
- decidere sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni
procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del
Consiglio; la decisione è rimessa comunque al Consiglio, ove sia richiesto da
almeno un quinto dei Consiglieri
- garantire l'ordine pubblico nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle
discussioni e delle deliberazioni;
- sospendere, ove necessario, e sciogliere l'adunanza del Consiglio;
- sottoscrivere il verbale delle sedute insieme al Segretario generale;
- convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo;
- insediare le commissioni consiliari e vigilare sul loro funzionamento;
- assicurare adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- esercitare ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti
dell'Ente;
- scegliere e nominare gli scrutatori in Consiglio Comunale;
- coordinare l'attività delle Commissioni e degli altri organismi derivanti dal
Consiglio Comunale;
- rilasciare le autorizzazioni ai Consiglieri per effettuare missioni fuori dal
Comune.
5.In caso di assenza, impedimento, decadenza e comunque cessazione del Presidente, il
Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente, ed in caso di assenza od impedimento di
quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
6.Le ulteriori funzioni e poteri del Presidente sono fissati, nell'ambito delle previsioni
statutarie, dal Regolamento del Consiglio Comunale.
7.Al medesimo compete l'indennità di carica pari a quella dell'Assessore delegato o Vice
Sindaco e per gli utili raccordi con gli altri organi istituzionali gli sono assicurati un Ufficio
di Presidenza dotato di strutture, risorse e mezzi idonei.
ART. 30
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1.Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non
interviene la metà dei componenti il Consiglio (Consiglieri + Sindaco), salvo i casi in cui sia
richiesto un quorum speciale.
2.Nella seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, per la validità
dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.
3.Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i
casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4.Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal
regolamento.
5.Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui la legge ed il regolamento
stabiliscono la VOTAZIONE SEGRETA.
6.Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dal presente
Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione
delle deliberazioni.
ART. 31
COMMISSIONI CONSILIARI
1.Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti consultive
determinandone le materie di competenza. Può istituire, altresì, commissioni consultive
temporanee e speciali con compiti di studio di particolari questioni.
2.Il regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la
loro composizione, nel rispetto del principio di assicurare la rappresentanza alla minoranza.
3.Alle minoranze deve essere assegnata la presidenza di almeno un terzo delle
Commissioni. Il gruppo di minoranza avente maggiore rappresentatività, potrà per primo,
anche rispetto i gruppi di maggioranza, scegliere quale Presidenza gli dovrà essere assegnata.
4.Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri comunali che non fanno parte delle
Commissioni possono partecipare ed essere invitati alle riunioni delle stesse, con diritto di
parola e senza diritto di voto.
ART. 32
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
1.Le Commissioni permanenti nell'ambito delle rispettive competenze per materia,
verificano lo stato d'attuazione di piani, programmi generali e settoriali del Comune e ne
riferiscono al Consiglio.
2.Esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio
Comunale e possono sottoporre all'approvazione di esso atti deliberativi di indirizzo nei
settori di loro competenza.
3.Svolgono, inoltre, attività informative e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo
Statuto e dal regolamento.
4.I pareri delle Commissioni sono preventivi ed obbligatori in tutte le materie di
competenza del Consiglio. Ai Commissari spetta il gettone di presenza secondo le
disposizioni di legge.
ART. 33
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI
1.Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per
esperire indagini conoscitive ed inchieste. In tal caso la Presidenza sarà assegnata alla
minoranza consiliare.
2.Il Consiglio in tali casi definisce l'oggetto dell'inchiesta, determina i principi ed i criteri
direttivi di azione assegnando il tempo entro il quale deve essere depositata la relazione
scritta.
3.La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei
Consiglieri in carica.
4.Le Commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e
documenti attinenti l'oggetto delle indagini per l'esercizio delle proprie funzioni.
5.Per quanto non previsto in questo articolo si rimanda alla disciplina regolamentare delle
Commissioni permanenti.
ART. 34
I GRUPPI CONSILIARI
1.I gruppi politici sono organizzati in gruppi consiliari.
2.All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, le rappresentanze politiche, anche
se abbiano riportato un solo eletto, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle
quali i singoli consiglieri sono risultati eletti. Il candidato sindaco non eletto dichiarato
consigliere comunale, può aderire ad uno dei gruppi politici dell'aggregazione di riferimento
oppure può costituire un gruppo indipendente.
3.Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla
lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo
autonomo e sia che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa
comunicazione al Presidente del Consiglio comunale ovvero, fino alla nomina del
Presidente, al Consigliere anziano nonché al Sindaco ed al Segretario generale.
4.Possono essere costituiti gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli previsti nel 2°
comma del presente articolo, a condizione che siano composti da almeno tre consiglieri.
5.I gruppi consiliari, nel corso del mandato, possono cambiare la denominazione
originaria del gruppo.
6.I gruppi hanno diritto a mezzi, strutture e servizi necessari per l'espletamento delle loro
funzioni.
7.Copie degli atti e documenti relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio
comunale sono trasmesse ai gruppi.
8.Con norme regolamentari, il Comune fissa le modalità con le quali fornire i servizi,
tramite i propri Uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari,
per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese le
iniziative di formazione e di aggiornamento.
ART. 35
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1.Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capogruppo dandone
immediata comunicazione al Presidente del Consiglio. Durante il mandato i gruppi consiliari hanno
facoltà di indicare un nuovo capogruppo.
2.Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Presidente del Consiglio Comunale insedia la
conferenza dei capigruppo, quale commissione consiliare permanente.
3.La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio
comunale, programma i lavori del Consiglio e il calendario delle attività.
4.La conferenza dei Capigruppo è convocata, inoltre per:
- esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente del Consiglio ed in
particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o su conflitti di
competenza tra Organi del Comune;
- concordare un intervento improcrastinabile ed esaminare una situazione contingibile
ed urgente che non consenta immediata convocazione del Consiglio Comunale.
5.Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo partecipa in veste di consulente, il
Segretario generale. L'eventuale verbale viene redatto dal Segretario generale o da un
impiegato suo delegato.
6.Il Sindaco ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della
conferenza dei capigruppo.
ART. 36
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del Consiglio
Comunale e per l'elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno
disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2.Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
a) la costituzione dei gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari e la conferenza
dei capigruppo;
b) la convocazione del Consiglio comunale;
c) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
CAPO III
GIUNTA COMUNALE
ART. 37
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1.La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo
di sette Assessori.
2.Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, secondo le
modalità previste per legge, ai sensi dell'art. 27 della Legge 25 Marzo 1993, n. 81, anche al
di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla
carica di consigliere comunale, riconosciuti dallo stesso Sindaco idonei all'incarico per
professionalità, prestigio, competenza e preparazione.
3.Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori, nella prima
seduta successiva all'elezione del Consiglio.
4.Il Sindaco con proprio atto conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice
Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento o di
vacanza dalla carica nei casi di cui all'art. 47 del presente Statuto.
5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono
stabilite dalla legge.
6.Non possono far parte della Giunta Comunale contemporaneamente Assessori che siano
fra loro coniugi, ascendenti e discendenti, adottandi ed adottati o parenti e affini fino al 4°
grado del Sindaco. Inoltre, i componenti la Giunta Comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
7.Qualora un Consigliere comunale venga nominato Assessore cessa dalla carica di
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti della stessa lista.
8.Il Sindaco può altresì conferire speciali attribuzioni temporanee a Consiglieri Comunali
per la cura di specifiche problematiche, senza che ciò comporti conferimento di delega ed
incompatibilità conseguente con la carica di Consigliere Comunale.
ART. 38
DURATA IN CARICA
1. La Giunta Comunale dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed esercita le sue
funzioni sino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Sindaco.
2.Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume
temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore dandone comunicazione al
Consiglio.
3.Nell'ipotesi di dimissioni, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso di uno o più
Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione, entro venti giorni dall'evento che ha
determinato la cessazione o sospensione della carica, dandone comunicazione al Consiglio
nella prima seduta utile dopo la nuova nomina e comunque entro il 20° giorno della nomina
stessa.
4.Per la sostituzione dell'Assessore si osservano le disposizioni di cui all'art. 39 del
presente Statuto.
5.In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la
Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta, tuttavia,
rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio e del
nuovo Sindaco e sino a tale data le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
ART. 39
DIMISSIONI – REVOCA – DECADENZA
1.Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al sindaco ed
acquisite al protocollo generale del Comune.
2.Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore o degli assessori dimissionari entro
venti giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella
prima seduta utile dopo la nomina.
3.Il Sindaco può, con atto motivato revocare uno o più Assessori provvedendo
contestualmente alla loro sostituzione e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio
nella prima seduta utile dopo la revoca.
ART. 40
ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE
1.La Giunta comunale provvede nella sua prima seduta a verificare le condizioni di
eleggibilità di ciascun Assessore, formalizzando l'avvenuto controllo positivo con
apposito atto collegiale.
2.La Giunta è convocata dal Sindaco nel rispetto delle norme regolamentari. Per la
validità delle sedute è richiesta la presenza di quattro componenti.
3.Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Ad esse possono intervenire, a richiesta del
Sindaco, i revisori dei conti, i funzionari comunali, tecnici ed esperti.
4.Alle sedute di Giunta comunale partecipa il Segretario generale, che svolge le
funzioni attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Il Segretario cura,
altresì, la verbalizzazione delle sedute ed in sua assenza è sostituito dal Vice-segretario e,
nel caso di impedimento o di incompatibilità di entrambi, da un componente della Giunta
comunale nominato dal Sindaco.
Art. 41
COMPETENZE ED ATTIVITÀ DELLA GIUNTA COMUNALE
1.La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto,
del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti;
collabora con il Sindaco nell'attuazione dei programmi e degli indirizzi politico
amministrativi determinati dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'attività dell'Amministrazione, sono
responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale ed individualmente di quelli dei
loro Assessorati.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli
argomenti concernenti la propria dele |