Descrizione estesa
Misure igienico-sanitarie e di tutela del decoro urbano per il contenimento della presenza di colombi urbani (Columba livia, forma domestica). Divieto di alimentazione, misure preventive sugli immobili e disposizioni in materia di collaborazione e agevolazione degli interventi comunali.
IL SINDACO
ORDINA
Art. 1 – Divieto di alimentazione dei colombi
1. Su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque alimentare o somministrare volontariamente alimenti ai colombi o piccioni di città presenti allo stato libero.
2. È altresì vietato gettare, depositare, abbandonare o comunque rendere disponibili sul suolo pubblico o su aree private accessibili ai colombi granaglie, mangimi, scarti, avanzi alimentari o altre sostanze idonee ad attirare e alimentare tali animali.
3. Il divieto si applica indipendentemente dalle modalità e dal luogo della somministrazione e riguarda qualsiasi comportamento volontario diretto a fornire alimenti ai colombi presenti allo stato libero.
Art. 2 – Misure preventive sugli immobili
1. I proprietari, possessori, detentori degli immobili e gli amministratori condominiali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare le misure necessarie a impedire o ridurre l'accesso dei colombi ai locali, agli spazi e alle strutture degli edifici utilizzati o potenzialmente utilizzabili per il ricovero, lo stazionamento e la nidificazione.
2. In relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle condizioni riscontrate, devono essere adottate, ove necessarie, le seguenti misure:
a) rimozione del guano e dei materiali di nidificazione presenti negli immobili e nelle relative pertinenze;
b) rimozione delle eventuali carcasse, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente;
c) pulizia delle superfici interessate dalle deiezioni e, ove necessario, esecuzione di interventi di
disinfezione e/o disinfestazione;
d) chiusura o adeguata protezione delle aperture, cavità, vani e accessi che consentano ai colombi di
penetrare negli edifici;
e) installazione di griglie, reti, sistemi antintrusione o analoghi dispositivi;
f) installazione, ove necessario, di idonei sistemi dissuasivi incruenti su cornicioni, davanzali, pensiline, grondaie e altre strutture frequentemente utilizzate come posatoi;
g) mantenimento in efficienza delle opere e dei dispositivi installati.
Art. 3 – Obbligo di collaborazione e di agevolazione degli interventi comunali
1. I proprietari, possessori, detentori degli immobili, gli amministratori condominiali e, più in generale, i soggetti che, a qualsiasi titolo, dispongano degli immobili o delle aree interessate dalla presenza dei colombi sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a collaborare con l'Amministrazione comunale e ad agevolare l'attuazione degli interventi e delle misure adottati o programmati dal Comune per la prevenzione e il contenimento delle problematiche connesse alla presenza dei colombi urbani.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare, per quanto di propria competenza, le misure e gli adempimenti necessari a non impedire, ostacolare o ritardare l'esecuzione degli interventi comunali e a comunicare tempestivamente eventuali circostanze che ne possano impedire o limitare l'esecuzione.
3. La collaborazione comprende, ove necessaria, la messa a disposizione delle informazioni relative agli immobili, l'esecuzione degli interventi preliminari previsti dalla presente ordinanza e l'adozione delle misure necessarie a rendere possibile lo svolgimento delle attività comunali.
Art. 4 – Modalità di esecuzione degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza devono essere eseguiti con modalità idonee a non arrecare danno agli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della fauna.
2. Le operazioni di chiusura o protezione delle aperture e degli accessi devono essere effettuate tenendo conto dell'eventuale presenza di animali e nidi, evitando di determinare situazioni di intrappolamento o di impedire l'uscita degli animali eventualmente presenti.
3. Gli interventi sugli immobili devono essere eseguiti nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica e paesaggistica e, ove applicabile, delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
Art. 5 – Mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie
1. I soggetti obbligati ai sensi della presente ordinanza sono tenuti a mantenere nel tempo le condizioni di pulizia, igiene e protezione conseguite mediante gli interventi effettuati.
2. Qualora si ripresentino condizioni favorevoli allo stazionamento o alla nidificazione dei colombi, gli interessati devono provvedere tempestivamente, per quanto di rispettiva competenza, al ripristino delle condizioni di igiene e decoro e al ripristino dell'efficienza dei dispositivi di protezione installati.
Art. 6 – Vigilanza
1. La Polizia Locale del Comune di Latiano, nell'ambito delle proprie competenze, è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni.
2. Restano ferme le competenze degli altri organi e servizi pubblici preposti ai controlli nelle materie di rispettiva competenza, ivi comprese igiene, sanità, tutela della fauna, edilizia e ambiente.
Art. 7 – Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia altrimenti sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8 – Pubblicità e diffusione
1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Latiano e sul sito istituzionale dell'Ente ed è trasmessa agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenti e, per quanto di rispettiva competenza, agli organi e alle autorità interessate.
2. L'Amministrazione comunale provvede inoltre a darne adeguata diffusione attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale ritenuti idonei, al fine di favorire la conoscenza delle disposizioni e la collaborazione dei soggetti interessati.